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Agenzie fornitrici di personale a prestito

E‘ cosa nota che dal 01.04.2006 le agenzie fornitrici di personale a prestito sono assoggettate all’obbligo di versamento dei contributi professionali e dei contributi alle spese di esecuzione stabiliti dai Contratti collettivi di lavoro settoriali dichiarati di obbligatorietà generale. Con l’entrata in vigore, a far data dal 01.01.2012 risp. 01.05.2016 della DOG del CCL Personale a prestito, in cui viene parimenti sancito l’obbligo di versamento di contributi per l’applicazione e di contributi per la formazione, sono intervenute delle modifiche. Le disposizioni di questo nuovo Contratto collettivo di lavoro prevedono infatti la sostituzione dei contributi dei CCL settoriali con quelli definiti nel CCL Personale a prestito, nella misura in cui l’agenzia interessata in base alla DOG del Consiglio federale del 29.03.2016 sia sottoposta al CCL Personale a prestito.
Le agenzie che soddisfanno una delle seguenti condizioni sono assoggettate al
  • agenzie aderenti a swissstaffing
  • agenzie non aderenti a swissstaffing che saddisfanno i due seguenti presupposti:
    • titolari di un'autorizzazione federale o cantonale per l'attività di prestito di personale conformente alla LC
    • la cui attività principale è costituita dal prestito di personale
  • agenzie che decidono volontariamente di sottoporsi al CCL Personale a prestito
Per le agenzie che rientrano nella seguente definizione fanno stato le disposizioni dei
  • Agenzie non aderenti a swissstaffing, che non decidono di sottoporsi volontariamente al CCL Personale a prestito, la cui attività principale non è il prestito di personale