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Imprese estere con lavoratori distaccati

Cauzione


Il Consiglio federale svizzero ha dichiarato il deposito di una cauzione, disciplinato nei Contratti collettivi di lavoro, di obbligatorietà generale nei rami riportati qui di seguito:
  • ramo della tecnica della costruzione
  • settore della posa di ponteggi
  • settore dell’isolazione
  • ramo pittura e gessatura
Di conseguenza, tutti i datori di lavoro dei settori menzionati con sede aziendale nel raggio di applicazione geografico (territoriale) del CCL cui essi sono sottoposti, nonché tutti i datori di lavoro svizzeri ed esteri che eseguono lavori nel raggio di applicazione geografico (territoriale) del CCL cui essi sono sottoposti, hanno l’obbligo di prestare una cauzione.
Poiché ogni azienda è tenuta a depositare la cauzione, valida per l’intero territorio svizzero, un’unica volta, le commissioni paritetiche competenti dei Contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale, con obbligo di deposito di una cauzione, hanno affidato l’attuazione concreta delle disposizioni attinenti all’obbligo di deposito di una cauzione alla «Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz, ZKVS», specializzata in tale ambito. Ulteriori dettagli in merito all’obbligo di deposito di una cauzione sono disponibili presso la:
Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz, ZKVS
Grammetstrasse 16
CH-4410 Liestal
Tel: +41 (0)61 927 64 45
Fax: +41 (0)61 927 64 47
Internet: www.zkvs.ch